Art. 10.
(Progetti di prevenzione e di recupero).

      1. Le regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli aggiuntivi ai sensi del comma 3, disciplinano le misure di sostegno e la realizzazione di progetti, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato, in favore delle persone che esercitano la prostituzione.
      2. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione e riguardano:

          a) l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento al lavoro;

          b) il sostegno economico, sociale e psicologico;

          c) il recupero sociale;

          d) l'informazione mirata alla popolazione e alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché interventi per prevenire e ridurre tali danni.

 

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      3. Per favorire la realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, le disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aumentate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      4. Il ricavato delle sanzioni pecuniarie per i reati di cui all'articolo 600-bis del codice penale, agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, e agli articoli 2 e 3 della presente legge, confluisce nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 3 del presente articolo ed è destinato a finanziare le misure e i progetti di cui al comma 1.
      5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 e provvede alla ripartizione delle medesime risorse tra le regioni.